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Nuova Disciplina B&B Puglia

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Nuovo Regolamento B&B Puglia Agosto 2013

Disciplina attività ricettiva di Bed & Breakfast (B&B)
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 9 agosto 2013 la legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2013 "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast".

La legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale ed è finalizzata alla disciplina dell’attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), per favorire l'ospitalità in ambito familiare ed una forma di turismo sostenibile con l'utilizzo del patrimonio immobiliare esistente.

La legge individua due tipologie di di B&B: a conduzione familiare e in forma imprenditoriale, esplicitando nel testo le prerogative e le procedure per l'esercizio dell'attività, gli obblighi richiesti agli operaratori, dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'uso del Marchio regionale, le sanzioni previste in caso di inadempienza. In allegato al testo, sono riportati i requisiti connessi all'apertura ed esercizio dell'attività ricettiva.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è fatto obbligo ai B&B già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della stessa e di comunicare l’avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva.

I B&B operanti ai sensi della l.r. 17/2001 possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016.








Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti
e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
Nella parte II sono pubblicati:
a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.
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Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.
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digitale.
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Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013 26825
“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione
del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della
Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,
abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
SOMMARIO
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27
“Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”
Pag. 26826
PARTE PRIMA
_________________________
_______L_egg_i _e r_eg_ola_m_en_ti r_eg_ion_al_i ______
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27
“Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast
(B&B)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I
GENERALITÀ, DEFINIZIONI,
REQUISITI
Art. 1
Generalità
1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la
presenza su tutto il territorio regionale dell’attività
ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con
la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile
e un’ospitalità autentica in ambito familiare,
di favorire l’incontro tra le persone, nonché la
conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni
e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando
altresì l’utilizzazione del patrimonio
immobiliare esistente.
2. La presente legge individua e disciplina le seguenti
tipologie di B&B:
a. a conduzione familiare;
b. in forma imprenditoriale.
3. L’esercizio dell’attività di B&B non comporta
cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali
adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche
strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo
dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto
delle prescrizioni normative in materia di
edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di
somministrazione di cibi e bevande.
4. Le abitazioni destinate all’attività di B&B
hanno l’obbligo di esporre il marchio regionale identificativo
per la tipologia di appartenenza, così come
definito dall’articolo 11.
5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per
l’esercizio dell’attività di B&B sono elencati nell’Allegato
1.
Art. 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei Bed and Breakfast a conduzione familiare
1. Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività
ricettiva svolta in maniera non continuativa e
non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita,
fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre
camere e nove posti letto, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale
presenza di collaboratori domestici al servizio della
famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
2. L’attività di B&B a conduzione familiare è
esercitata in un’unica unità immobiliare da chi vi dimora
stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara
di svolgere attività di accoglienza.
3. L’attività di B&B a conduzione familiare può
essere fornita per un minimo di novanta e un massimo
di duecentosettanta giorni l’anno.
4. All’interno dei borghi e dei Comuni con popolazione
residente non superiore a diecimila abitanti
in base ai dati ufficiali disponibili, all’interno
dei centri storici così come delimitati dagli strumenti
urbanistici e all’interno dei borghi rurali di cui all’articolo
1 del regolamento regionale 22 marzo
2012, n. 6 (Regolamento attuativo dell’attività ricettiva
di albergo diffuso di cui alla legge regionale 24
26826 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013
luglio 2001, n. 17 (Istituzione e disposizioni normative
dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast - affittacamere),
l’attività di B&B può essere esercitata
anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane
non oltre cento metri misurati nel più breve percorso
pedonale possibile, fermo restando l’obbligo
di dimora nell’unità abitativa principale e fatti salvi
tutti gli altri limiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
5. L’esercizio dell’attività di B&B a conduzione
familiare non necessita d’iscrizione nel registro delle
imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste
dalla normativa vigente.
Art. 3
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
dei B&B in forma imprenditoriale
1. Si definisce “B&B in forma imprenditoriale”
l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e
professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce
alloggio e prima colazione in non più di sei camere
e diciotto posti letto, anche avvalendosi della
collaborazione di personale qualificato.
2. L’attività di B&B in forma imprenditoriale è
esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in
due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o
in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri,
misurati nel più breve percorso pedonale possibile,
fatti salvi i limiti di cui al comma 1.
3. Per la finalità di cui al comma 1 possono eleggere
domicilio il titolare dell’impresa o suo familiare,
come definito dall’articolo 230 bis del Codice
civile ovvero il socio.
4. L’esercizio dell’attività di B&B in forma imprenditoriale
necessita d’iscrizione nel registro delle
imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste
dalla normativa vigente.
CAPO II
AVVIO DELL’ATTIVITA’
E RELATIVI OBBLIGHI
Art. 4
Inizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di B&B è consentito,
previa segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l’immobile
adibito all’attività, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2. La modulistica distribuita dai Comuni per la
segnalazione certificata di inizio attività deve essere
conforme al modello approvato dalla Regione ai
sensi dell’articolo 10.
3. La segnalazione certificata di inizio attività
deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e/o di atto di notorietà per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti
dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A), emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e comunque deve contenere:
a. generalità complete del richiedente;
b. denominazione e ubicazione del B&B;
c. indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;
d. planimetria in scala dell’immobile indicante
il numero delle camere, dei posti
letto per ogni camera e dei servizi igienici,
con l’indicazione di quelli destinati all’attività
di B&B;
e. periodo di apertura e chiusura;
f. possesso, da parte dell’immobile, dei requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza richiesti
dalla normativa vigente;
g. sussistenza dei requisiti soggettivi di cui
agli articoli 11 e 92 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
h. iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente
alla tipologia di cui all’articolo 3.
4. L’attività oggetto della segnalazione può essere
iniziata dalla data di presentazione della stessa
al Comune territorialmente competente.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013 26827
5. Il Comune procede alla verifica della sussistenza
dei requisiti e presupposti per l’esercizio
dell’attività di cui alla segnalazione, nel rispetto
delle disposizioni dell’articolo 19 della l. 241/1990,
e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che,
ove possibile, l’interessato provveda a conformare
l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro
un termine perentorio fissato dall’amministrazione
comunale, in ogni caso non inferiore a trenta, né superiore
a centoventi giorni.
6. Non è consentito adottare la stessa denominazione
all’interno del singolo territorio comunale.
Art. 5
Obblighi di chi esercita l’attività di B&B
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2,
3 e 4, chi esercita l’attività di B&B è tenuto all’osservanza
dei seguenti adempimenti:
a. esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi
di attività, nonché la capacità ricettiva
massima e la copia della SCIA, nonché
una dichiarazione di idoneità o meno della
struttura abitativa a offrire ospitalità a persone
diversamente abili;
b. ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
c. comunicare al Comune competente e all’Agenzia
regionale Pugliapromozione, nel
rispetto della normativa vigente, i prezzi
minimi e massimi applicati per quanto
concerne l’anno successivo e i periodi di
attività;
d. rispettare l’obbligo di comunicare all’Agenzia
regionale Pugliapromozione il
movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica, secondo le modalità e i termini
stabiliti dalla Regione;
e. esporre all’esterno il marchio regionale di
cui all’articolo 11;
f. ilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno,
un documento fiscalmente valido
in relazione alla tipologia di attività esercitata,
comprovante l’avvenuto pagamento
dei servizi resi;
g. sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa
di responsabilità civile per il verificarsi
di eventuali danni agli ospiti paganti,
limitatamente alla tipologia di cui all’articolo
3;
h. esporre l’iscrizione nel registro delle imprese,
limitatamente all’attività di B&B in
forma imprenditoriale.
Art. 6
Sospensione volontaria temporanea
e cessazione dell’attività
1. Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente,
l’attività di B&B deve darne preventiva
comunicazione al Comune e all’Agenzia regionale
Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell’attività di
B&B è consentita per comprovate esigenze, per un
periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori
sei mesi.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione,
si presume la rinuncia dell’interessato a
svolgere l’attività di B&B e, pertanto, quest’ultima
s’intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell’attività deve
essere comunicata tempestivamente al Comune e
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
5. Il soggetto che esercita l’attività di B&B in forma
imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione
alla competente Camera di commercio per la
cancellazione dal relativo registro delle imprese.
Art. 7
Subingresso
1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o
per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità
dell’immobile adibito a B&B e in caso di prosecuzione
dell’attività, il subentrante, entro trenta giorni,
deve presentare una nuova segnalazione certificata
di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui
all’articolo 4.
26828 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013
2. Il soggetto che subentra nell’attività di B&B,
organizzato in forma imprenditoriale, deve comunicare
le modifiche intervenute alla competente Camera
di commercio, al Comune e alla Regione, per
le necessarie modifiche dell’iscrizione nel relativo
registro delle imprese.
CAPO III
OBBLIGHI DEL COMUNE
E PROCEDURE
Art. 8
Obblighi dei Comuni
1. Il Comune forma un elenco di tutti coloro che
segnalano l’inizio dell’attività di B&B, creando due
distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi
di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti
contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure
previste all’articolo 9.
2. Il Comune aggiorna l’elenco dei B&B, comprensivo
dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi
di apertura, lo trasmette all’Agenzia regionale Pugliapromozione,
ai fini dell’attività di informazione
turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente
alla comunicazione relativa alle attività cessate.
Art. 9
Procedure comunali di verifica, diffida,
sospensione e divieto dell’attività ricettiva
1. Ferme restando le competenze dell’Autorità
di pubblica sicurezza, il Comune territorialmente
competente effettua la vigilanza sull’osservanza
delle disposizioni della presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di
accertamento di violazioni della presente legge, il
Comune diffida il titolare dell’attività, con atto
scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in
caso di inadempienza, procede alla sospensione
dell’attività per un periodo necessario alla rimozione
dell’irregolarità, e comunque non superiore a sei
mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora
persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone,
con atto scritto e motivato, notificato all’interessato,
il divieto di prosecuzione dell’attività di B&B.
3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione
dell’attività di B&B nei seguenti altri casi:
a. perdita del possesso dei requisiti soggettivi
di cui agli articoli 11 e 92 del TUPS, approvato
con r.d. 773/1931;
b. inosservanza dell’obbligo di astensione
dall’attività ricettiva per tutto il periodo di
sospensione comminato ai sensi del
comma 2;
c. inosservanza dell’obbligo di dimora/domicilio
dichiarato nella SCIA, di cui agli articoli
2 e 3;
d. applicazione di almeno tre provvedimenti
di sospensione negli ultimi ventiquattro
mesi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, non è consentito
presentare una nuova segnalazione certificata
di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla
data di notificazione del provvedimento di divieto di
prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di
prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune, ai
sensi del presente articolo, sono comunicati, contestualmente,
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
CAPO IV
OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA REGIONE
MARCHIO REGIONALE
Art. 10
Obblighi e impegni della Regione
1. Per esigenze di uniformità, la Regione Puglia
con proprio atto approva la modulistica che deve essere
utilizzata nel territorio regionale ai fini della segnalazione
certificata di inizio attività e, ove
necessario, ne dispone l’aggiornamento.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013 26829
2. La Regione Puglia, anche attraverso i suoi enti
strumentali, provvede a:
a. curare la diffusione della modulistica e
degli eventuali aggiornamenti presso i Comuni;
b. realizzare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base delle comunicazioni di cui
al comma 2 dell’articolo 8, un catalogo
contenente i riferimenti dei B&B, ordinati
per Comune e per tipologia, da pubblicare
sul portale viaggiareinpuglia.it
c. realizzare, diffondere, mantenere e promuovere
il marchio regionale di cui all’articolo
11.
Art. 11
Marchio regionale dei B&B
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento
e su proposta dall’Assessorato regionale al
Turismo, adotta il marchio identificativo dell’ospitalità
in B&B: “Puglia Ospitale”.
2. Il marchio può essere efficacemente declinato
per visualizzare l’autenticità dell’offerta di ospitalità
familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni
cromatiche la tipologia a conduzione familiare,
da quelle organizzate in forma imprenditoriale.
3. Il marchio può altresì recare le seguenti diciture
aggiuntive:
a. “ospitalità accessibile”, esposta dalle abitazioni
fornite di caratteristiche e dotazioni
adeguate a ospitare persone con disabilità;
b. “ospitalità friendly”, esposta per indicare
una ospitalità aperta anche a coppie dello
stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza
nazionale e di qualsiasi connotazione
etnica;
c. “ospitalità pet friendly” esposta per indicare
la disponibilità ad accogliere ospiti
che portano con sé un animale da compagnia.
4. Il marchio é offerto gratuitamente ai B&B,
che possono farne uso nelle proprie comunicazioni.
È vietato l’uso del marchio nonché l’utilizzo della
dicitura “Bed and Breakfast” alle strutture ricettive
classificate diversamente.
Art. 12
Promozione
1. La Regione Puglia, tramite l’Agenzia regionale
Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale
e internazionale dei B&B e favorisce
l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.
CAPO V
SANZIONI
Art. 13
Sanzioni
1. Lo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B,
senza la previa segnalazione certificata di inizio attività,
comporta una sanzione amministrativa da
5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività.
2. La mancata esposizione al pubblico della
SCIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da 500 a 1.000 euro.
3. La mancata esposizione e pubblicità dei
prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa
da 500 a 1.000 euro.
4. La mancata esposizione e pubblicità dei periodi
di apertura e chiusura dell’attività comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da
1.000 a 2.000 euro.
5. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva
con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con ogni
altro mezzo, di un’attrezzatura non corrispondente a
quella segnalata, o di una denominazione diversa da
quella approvata, è soggetta alla sanzione amministrativa
da 1.000 a 2.000 euro.
6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione
dei prezzi comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
26830 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013
7. L’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati
è soggetta alla sanzione amministrativa da
1.000 a 5.000 euro.
8. La dotazione di un numero di posti letto superiore
a quello segnalato è soggetta alla sanzione
amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni posto
letto in più e alla sospensione dell’attività per dodici
mesi alla terza segnalazione.
9. L’accoglienza di un numero di persone superiore
alla capacità ricettiva massima segnalata è soggetta
a una sanzione amministrativa di 500 euro per
ogni persona in più e alla sospensione dell’attività
per dodici mesi alla terza segnalazione.
10. L’apertura o chiusura in violazione di quanto
previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato
ai Comuni comporta l’applicazione della sanzione
da 500 a 1.000 euro.
11. Il mancato rispetto dell’obbligo di dimora/domicilio
comporta una sanzione da 1.000 a 5.000
euro.
12. La contraffazione e l’uso improprio del marchio
regionale comportano l’applicazione della sanzione
da 1.000 a 5.000 euro.
13. In caso di reiterazione, le predette sanzioni
sono raddoppiate.
14. Le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono comminate dal Comune competente. I
proventi delle sanzioni sono devolute per l’80 per
cento al Comune e per il rimanente 20 per cento
all’Agenzia regionale Pugliapromozione al fine di
rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale
del marchio di cui all’articolo 11.
15. La mancata comunicazione del movimento
degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
di cui agli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nei limiti
e secondo il procedimento ivi previsto.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE
ABROGAZIONE
Art. 14
Norma transitoria
1. Le istanze e la relativa documentazione, per
le quali non sia stato esaurito l’iter procedimentale
previsto dalla l.r. 17/2011 sono ritrasmesse dal Comune
territorialmente competente all’interessato affinché
si conformi a quanto previsto dall’articolo 4.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è fatto obbligo ai B&B già operanti
di uniformarsi alle prescrizioni della presente
legge e di comunicare l’avvenuto adeguamento mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r.
445/2000. I B&B operanti ai sensi della l.r. 17/2001
possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare”
e la tipologia “imprenditoriale” entro e non
oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo
transitorio lo steso numero di stanze e posti letto detenuti,
purché non intervengano, nel frattempo, le
condizioni di cui all’articolo 7.
3. Il Comune territorialmente competente verifica
il rispetto della disposizione di cui al comma 2,
secondo quanto disposto dall’articolo 9.
Art. 15
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14,
sono abrogati:
a. la l.r. 17/2001;
b. l’articolo 49 della legge regionale 16 aprile
2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009 della
Regione Puglia).
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013 26831
ALLEGATO 1
Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per
svolgere l’attività di B&B:
a. il “servizio bagno” deve essere autonomo
rispetto alle esigenze della famiglia ospitante
e comunque deve essere garantita la
disponibilità di almeno un bagno ogni due
camere;
b. la superficie minima deve essere uguale o
superiore a 8 metri quadrati per le camere
con un posto letto, a 12 metri quadrati per
le camere con due posti letto, con un incremento
di superficie di 4 metri quadrati per
ogni posto letto in più. Le presenti norme
prevalgono sui regolamenti edilizi e
d’igiene comunali;
c. pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati
al cliente dal titolare o da persona
da lui incaricata;
d. fornitura e cambio della biancheria, compresa
quella da bagno, due volte a settimana
e a cambio dell’ospite;
e. fornitura di energia elettrica, acqua calda
e fredda, riscaldamento;
f. somministrazione, esclusivamente in uno
degli spazi familiari condivisi, della prima
colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali,
meglio se biologici o contraddistinti
da marchi di tutela e/o di qualità.
Nell’ambito della prima colazione possono
essere offerti in aggiunta - e chiaramente
indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati
con l’attenzione domestica normalmente
in uso nel nucleo familiare del
gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo
di comunicare gli ingredienti utilizzati,
avendo cura di sollecitare l’esplicitazione
di intolleranze e allergie alimentari.
26832 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 09-08-2013
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 agosto 2013
VENDOLA
Associazione PugliaResort&Management Noci (Ba) -70015- Via D.Mele 7
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